Analizziamo la nuova normativa che interessa le imbarcazioni con bandiera italiana e i natanti non registrati.
Analizziamo il nuovo Regolamento di attuazione del Codice del Diporto italiano in vigore dal 21 ottobre 2024 per le dotazioni di sicurezza sulle barche che battono bandiera italiana e per i natanti non immatricolati.
Ricordiamo che tale normativa NON riguarda le barche che battono bandiera estera i cui regolamenti sono normati dai rispettivi stati di bandiera.
Giubbotti di salvataggio e salvagente anulare
La prima modifica è di carattere linguistico: Il vecchio regolamento parlava di "cinture di salvataggio" mentre il nuovo di "giubbotti di salvataggio".
Dovranno riportare una targhetta che riporta la sigla italiana di immatricolazione dell'unità o nel caso di natanti (almeno cosi sembra...) il seriale HIN CE (se presente). Resta il dubbio sui natanti non CE che sono privi di alcun numero di identificazione.
Oltre alla targhetta sarà necessaria una luce ad attivazione automatica.
Da notare che questo tipo di salvagenti con etichetta alla data attuale non sono ancora in commercio.
Zattera di salvataggio
La zattera di salvataggio (oceanica) può essere sostituita dalla zattera costiera, se l'unità naviga anche oltre le 12 miglia dalla costa, MA ENTRO l'area di ricerca e soccorso SAR nazionale (vedi immagine sotto riportata), ed è munita di strumento elettronico per la geo-localizzazione (EPIRB o tel. satellitare con chiamata di soccorso).
Entro le 12 miglia dalla costa, la zattera costiera può essere sostituita dal battello pneumatico di servizio, se munito di marcatura CE, se di categoria di progettazione "A", "B" e "C" e conforme agli Standard UNI EN ISO 6185, purché dotato del kit di sopravvivenza previsto per la zattera costiera, pronto all'uso (gonfio sul ponte, non capovolto) e varabile a mano, munito di un dispositivo di risalita a bordo e OMOLOGATO per imbarcare il numero di persone presenti a bordo, compreso l'equipaggio.
Poiché la marcatura CE è prevista dai 2,5 metri di lunghezza, sono da ritenersi conseguentemente esclusi tutti i battelli pneumatici di lunghezza inferiore.
Fuochi a mano, boette fumogene e razzi
Diminuisce il numero dei fuochi a mano a luce rossa da tenere a bordo:
- 3 invece di 4 per le navigazioni “senza limite dalla costa”
- 2 invece di 3 per quelle “entro 50 miglia” dalla costa.
Introdotta la possibilità di sostituire i fuochi a mano con un dispositivo a led conforme alle norme Solas Med in accordo alle norme Imo.
È prevista 1 boetta fumogena in meno (2 invece che 3) per le navigazioni “senza limite”.
Diminuiscono anche i razzi a luce rossa: 3 invece di 4 per le navigazioni “senza limite” e 2 invece di 3 per quelle “entro 50 miglia” dalla costa.
Orologio
L’obbligo di avere a bordo l’orologio Finora era previsto a partire da oltre le 12 miglia dalla costa. si estende a chi naviga oltre le 6 miglia dalla costa.
Pallone nero per segnalare barca alla fonda
Il pallone nero da mostrare quando la barca è alla fonda diventa obbligatorio.
In realtà era già obbligatorio in base al Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare; in questa maniera diventa organico con le altre dotazioni. L’obbligo di averlo riguarda le unità che superano i 7 metri di lunghezza per le navigazioni oltre i 300 metri dalla costa.
Tabella dei segnali
Tra le nuove dotazioni obbligatorie c’è anche la tabella dei segnali visivi diurni e notturni del Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare.
Tale obbligo entrerà in vigore un anno dopo la pubblicazione del Regolamento (21/10/2025).
Scandaglio
Lo scandaglio, che può essere elettronico o manuale; in quest’ultimo caso deve arrivare a una profondità di 20 metri.
Tale obbligo entrerà in vigore un anno dopo la pubblicazione del Regolamento (21/10/2025).
Imbragatura di sicurezza
Tale dotazione è indicata solo per le unità a vela. Prevede una imbragatura con attaccata alla "safety line", ovvero un nastro di sicurezza ombelicale.
Obbligatorio averne una per le navigazioni oltre le 6 miglia dalla costa e 2 per le navigazioni a partire da oltre le 12 miglia.
L’imbragatura deve essere marcata CE in conformità alle norme ISO e può essere integrata con il giubbotto di salvataggio o un altro dispositivo di protezione certificato.
Tale obbligo entrerà in vigore un anno dopo la pubblicazione del Regolamento (21/10/2025).
Bussola
La bussola elettronica potrà sostituire la tradizionale bussola magnetica; è previsto che le tabelle delle deviazioni della bussola delle imbarcazioni devono essere aggiornate solo in caso di modifica degli apparati o delle strutture che possano produrre differenziali elettromagnetici.
EPIRB
L’Epirb può essere sostituito da un telefono satellitare purché dotato di un dispositivo per inviare messaggi di soccorso all’Imrcc (il centro nazionale di soccorso in mare della Guardia Costiera) nonché conforme a una serie di standard indicati nella tabella delle dotazioni.
Strumenti di radioposizionamento
Tra gli strumenti di geolocalizzazione non è più indicato il Loran, ormai desueto, resta il solo Gps.
Fischio e campana
Scompare la voce “apparecchi di segnalazione sonora”, sostituita da quella “fischio e campana (per le unità di oltre 12 metri di lunghezza)”.
Sono obbligatori per navigazioni da oltre 1 miglio dalla costa. La campana può essere sostituita da un dispositivo sonoro portatile (es. tromba ad aria compressa)
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