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Si definisce imbarcazione ogni unità galleggiante in grado di avere una propria direzione di moto indipendentemente da cosa la determini, sia essa la forza del vento (propulsione velica), quella di un motore (propulsione a motori) o la forza stessa dell’uomo (propulsione a remi).

Esistono due tipi di imbarcazioni adatte alla navigazione da diporto:

  1. Le unità da diporto, ossia tutte quelle imbarcazioni utilizzate in acque interne e marittime senza scopo di lucro, cioè per scopi ricreativi o per scopi sportivi.
  2. Le unità utilizzate a fini commerciali – e questa è una delle novità introdotte dal nuovo Codice della Nautica – ovvero quelle destinate al noleggio, all’insegnamento professionale della navigazione da diporto, all’assistenza all’ormeggio delle unità da diporto, all’attività di assistenza e traino delle unità da diporto o quelle impiegate da centri di immersione e di addestramento subacqueo come unità di appoggio per immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.

Nella categoria delle unità utilizzate a fini commerciali rientrano anche le le navi con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, di stazza lorda non superiore alle 1.000 tonnellate, adibite in navigazione internazionale esclusivamente al noleggio per finalità turistiche.

A seconda della lunghezza dello scafo, le unità da diporto possono essere a loro volta suddivise in:

  • Moto d’acqua. E’ considerata moto d’acqua ogni unità da diporto con lunghezza dello scafo inferiore a 4 mt, che come fonte primaria di propulsione utilizza un motore di propulsione con una pompa a getto d’acqua e destinata a essere azionata da una o più persone sedute, in piedi o inginocchiate sullo scafo, anziché al suo interno.

  • Natanti da diporto, cioè le unità a remi o con scafo fino a 10 mt di lunghezza.

  • Imbarcazioni da diporto, cioè le unità con scafo superiore a 10 mt e fino a 24 mt.

  • Navi da diporto. Queste ultime presentano uno scafo di lunghezza superiore a 24 mt e si dividono in:
    - navi da diporto maggiori (con una stazza lorda superiore a 500 GT),
    - navi da diporto minori (con una stazza lorda fino a 500 GT) e
    - navi da diporto minori storiche (con stazza fino a 120 GT, costruite in data anteriore al 1° Gennaio 1967).

Questa classificazione è molto importante, perché le norme da rispettare variano a seconda del tipo di unità da diporto.

Per le imbarcazioni da diporto (a differenza dei natanti e delle moto d’acqua) sono obbligatori:
a) Licenza di navigazione, anche provvisoria, che abilita al tipo di navigazione consentito dalle caratteristiche di costruzione dell’unità;
b) Certificato di sicurezza, che attesta lo stato di navigabilità.

Entrambi i documenti vengono rilasciati dallo Sportello Telematico del Diportista (STED) all’atto dell’iscrizione. Anche per le navi da diporto è obbligatorio disporre della licenza di navigazione e del certificato di sicurezza. Tuttavia, diversamente da quanto accade per le imbarcazioni da diporto, la licenza di navigazione che viene rilasciata per le navi da diporto abilita alla navigazione nelle acque interne e marittime senza alcun limite.

Sia le navi che le imbarcazioni da diporto sono iscritte all’Archivio Telematico Centrale delle Unità da Diporto.

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