rispondiamo con questo articolo ad una domanda che spesso ci viene posta da nostri Clienti
Nell'ordinamento giuridico italiano, sono definite natanti le unità da diporto barche il cui scafo, misurato secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666, abbia una lunghezza pari o inferiore a 10 m, indipendentemente dalla loro propulsione. I natanti, come categoria di unità da diporto, esistono solo nel diritto italiano.
I natanti costruiti secondo le prescrizioni tecniche della Direttiva dell'Unione Europea 94/25/CE e successive modificazioni sono marcati CE (dopo 17/6/1998) e non hanno un limite di navigazione dalla costa, ma 4 specie di navigazione legate alle condizioni meteomarine:
- categoria di progettazione A: con qualsiasi condizione meteomarina;
- categoria di progettazione B: con vento fino a forza 8 e onde di altezza significativa fino a 4 metri (mare agitato);
- categoria di progettazione C: con vento fino a forza 6 e onde di altezza significativa fino a 2 metri (mare molto mosso);
- categoria di progettazione D: con vento fino a forza 4 e onde di altezza significativa fino a 0,30 metri.
Quando le condizioni meteomarine superano i limiti della categoria di progettazione, il natante ha l'obbligo di riparare nell'approdo sicuro più vicino.
I natanti non marcati CE (prima 17/6/1998), invece, hanno limiti di navigazione legati alla distanza dalla costa:
- natanti denominati iole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, canoe, kayak, tavole a vela e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati: entro 1 miglio dalla costa;
- moto d'acqua e mezzi similari: decide la Capitaneria di Porto, l'Ufficio Circondariale Marittimo o l'Autorità della navigazione interna competente per territorio, con apposite ordinanze (per la conduzione delle moto d'acqua e mezzi similari sono richieste la maggiore età e la patente nautica);
- natanti omologati per la navigazione senza alcun limite o riconosciuti idonei da un organismo tecnico autorizzato o notificato: entro 12 miglia dalla costa (durante la navigazione deve essere tenuta a bordo copia del certificato di omologazione, con la relativa dichiarazione di conformità, oppure l'attestazione di idoneità dell'organismo tecnico autorizzato o notificato);
- tutti gli altri natanti non marcati CE: entro 6 miglia dalla costa.
Si tenga presente tuttavia che la possibilità di navigare senza alcun limite dalla costa e in particolare oltre le 12 miglia con un natante CE è vanificata dalla Convenzione di Montego Bay del 1982 (entrata in vigore nel 1994) che - prevedendo la possibilità di controllo in acque internazionali anche da parte delle navi militari e comunque la necessità di identificazione certa della nazionalità dell'unità sottoposta a eventuale controllo - richiede di esibire idonea documentazione, di cui dispone solo il natante che, immatricolato, assume il regime giuridico di imbarcazione.
Un mezzo navale, privo di elementi di individuazione, di bandiera e senza documenti di bordo, come nel caso di un natante, costituisce un classico esempio di violazione dell’art. 91 della richiamata Convenzione di Montego Bay sul riconoscimento della “nazionalità delle navi” in acque internazionali e pertanto può essere fermato e accompagnato al primo approdo per gli accertamenti ritenuti necessari. Ne caso specifico si applicano le sanzioni previste dallo Stato di appartenenza della nave militare che ha eseguito il fermo, che variano da Paese a Paese.
Bisogna infine ricordare che i natanti sono coperti dall’assicurazione obbligatoria per i limiti di navigazione autorizzati (6 o 12 miglia) e nell’ ipotesi di un incidente in mare in cui vengono coinvolte anche le persone, con feriti o altro, la compagnia assicuratrice non provvede al risarcimento dei danni, quando viene provato che il mezzo nautico navigava oltre i limiti di abilitazione e soprattutto in acque non italiane.
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